Skip to main content

Locazione nautica da diporto: Requisiti e regime IVA dei canoni

Locazione nautica da diporto

La locazione di un’unità da diporto è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga verso corrispettivo (pagamento canoni di locazione) a cedere il godimento dell’unità da diporto ad un’altra parte (conduttore) per un periodo di tempo determinato (articolo 42 comma 1, Decreto leg.vo n.171/2005).

A seguito della stipula del contratto di locazione, l’unità da diporto locata deve essere tenuta dal soggetto conduttore, il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Questa guida si propone di analizzare la disciplina relativa al Regime IVA per l’acquisto di unità da diporto destinate alla locazione. Vediamo di capire meglio la disciplina in materia di IVA sui canoni di leasing nautico.

Leasing nautica da diporto: requisiti necessari

Locazione nautica da diporto

Il Codice della Nautica da Diporto riconosce in modo espresso la possibilità che un’unità da diporto sia adibita dall’armatore o dal soggetto proprietario, persona fisica o giuridica, all’espletamento di un’attività di locazione nei confronti di altri soggetti, venendosi in tale modo a configurare l’esercizio di un’attività commerciale.

L’armatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio nel Registro delle Imprese come ditta individuale o come Società aventi per oggetto l’attività di locazione nel comparto della nautica da diporto.

Inoltre, l’utilizzazione dell’unità da diporto per un’attività di locazione deve essere annotata sui registri marittimi d’iscrizione, venendosi a specificare il nome dell’armatore, l’attività svolta, gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Le unità da diporto ad uso commerciale possono essere utilizzate esclusivamente per le attività cui sono adibite, come sancito dal dettato normativo contenuto all’articolo 2 comma 4 del D. Leg.vo n. 171/2005.

In buona sostanza, non è ammesso che un soggetto privato svolga un’attività di locazione con un’unità da diporto non adibita ad uso commerciale o che un armatore adibisca ad uso privato un’unità da diporto registrata per uso commerciale.

Fatte queste dovute considerazioni, le cessioni di navi ed altre unità da diporto non sono imponibili agli effetti del Regime IVA a condizione che:

  • siano adibite alla navigazione in alto mare.
  • siano destinate all’esercizio di attività commerciali.

Le suddette condizioni devono sussistere entrambe.

Regime IVA canoni di locazione nautica da diporto

La stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.2/E del 12 gennaio 2017 ha fornito rilevanti indicazioni sulla valenza da attribuire all’espressione “navi adibite alla navigazione in alto mare” ai fini dell’applicazione del regime della non imponibilità IVA, così come disciplinato dall’articolo 8 bis lettera a) DPR 633/1972.

Il regime di non imponibilità trova applicazione non solo in termini oggettivi, ma anche in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che connotano l’attività svolta dal soggetto che ha preso in locazione l’unità da diporto.

La non imponibilità costituisce un beneficio concesso affinché, nell’ambito dei traffici marittimi internazionali, non risultino gravati dall’imposta i diversi passaggi tra gli operatori commerciali.

Nel caso in cui le operazioni di locazione di unità da diporto siano effettuate nei confronti dei soggetti privati, oppure nei confronti di imprese che le utilizzano per scopi ludici, sportivi, ricreativi o comunque non riconducibili all’attività commerciale, i relativi canoni di locazione sono soggetti ad imposta, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

A questa conclusione è pervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43 del 29 settembre 2011. Infatti, se la locazione comporta l’utilizzo dell’unità da diporto solo all’interno delle acque territoriali comunitarie, l’IVA è dovuta sull’intero canone di locazione.

Qualora, invece, detto utilizzo avviene sia dentro che fuori le acque territoriali comunitarie, il locatore deve applicare l’IVA sui canoni di locazione in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata totale del leasing.

Date le difficoltà oggettive a seguire gli spostamenti delle unità da diporto nelle acque internazionali ed in quelle comunitarie, al fine di stabilire la quota parte di corrispettivo da assoggettare ad imposta è stata stabilita la facoltà di utilizzare percentuali presuntive di utilizzo delle unità da diporto entro il territorio dell’Unione Europea stabilite forfettariamente in relazione al tipo di propulsione (motore o vela) ed alla lunghezza delle unità stesse (circolare Agenzia Entrate 7 giugno 2002).

nautica da diporto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *