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Previdenza complementare: che cos’è e chi può aderire?

previdenza complementare

Che cos’è la Previdenza complementare o integrativa? Si tratta di una forma pensionistica che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce, anzi la integra.

Disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, la Previdenza Integrativa è fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione e rappresenta il secondo pilastro del sistema previdenziale.

Lo scopo è quello di integrare la previdenza obbligatoria o di primo pilastro per assicurare un adeguato tenore di vita al lavoratore, una volta in pensione.

Infatti, la Previdenza complementare ha come obiettivo primario quello di concorrere ad assicurare al lavoratore un livello adeguato di tutela previdenziale, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico (INPS).

In questa guida la Redazione di EcoDelRisparmio raccoglie tutte le informazioni utili per capire che cos’è la Previdenza Complementare o Integrativa, quali sono i vantaggi per i lavoratori aderenti e chi può aderirvi.

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Previdenza Complementare: che cos’è e come funziona?

Con la crisi del welfare, la Previdenza Complementare o Integrativa sta sempre di più riscuotendo successo e stimola costantemente i lavoratori ad aderire a questa forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria (c.d. primo pilastro).

Per ogni lavoratore aderente viene creato un conto individuale nel quale affluiscono gli ulteriori versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati.

Ciò assicura un doppio vantaggio: ogni lavoratore potrà assicurarsi un migliore tenore di vita, una volta che si sarà ritirato dal mercato lavorativo e, al contempo, stimola l’apertura dei mercati finanziari, in particolare gli investimenti in titoli azionari, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, polizze assicurative etc. che producono, nel medio-lungo termine, rendimenti e capital gain variabili in funzione delle scelte di gestione e della propensione del livello di rischio.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) è l’Autorità a cui è affidato il compito di vigilare e garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della vita occupazionale, si potrà beneficiare di una pensione complementare che si aggiunge a quella erogata dall’Istituto di Previdenza pubblico (INPS).

Previdenza Complementare e Obbligatoria: quali sono le differenze?

Abbiamo già sottolineato che la Previdenza Complementare non sostituisce quella obbligatoria, ma la integra dato che permette ad ogni Aderente (lavoratore) di vedersi erogata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione.

Mentre la previdenza obbligatoria (Primo Pilastro) si base sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi versati da tutti i lavoratori servono a erogare le prestazioni previdenziali di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a “capitalizzazione”.

Cosa significa?

I versamenti di ciascun Aderente al Fondo Pensione vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare una rendita aggiuntiva al soggetto iscritto che potrà goderne, una volta che si sarà ritirato dal mercato occupazionale.

Ben si comprende che, a differenza di quella obbligatoria, la Previdenza complementare è:

  • volontaria e NON obbligatoria; ogni lavoratore può scegliere se aderire o meno ad una forma pensionistica complementare);
  • a contribuzione definita; la prestazione finale erogata dipende dalle somme versate dal lavoratore e dal rendimento dell’investimento;
  • a capitalizzazione individuale; al momento del pensionamento i versamenti effettuati sono restituiti con i rendimenti maturati con gli investimenti;
  • gestita da Enti di diritto privato (Intermediari, Banche, Compagnie assicurative, etc.).

Previdenza Complementare: chi può aderire?

Sebbene non sia obbligatoria, potenzialmente tutti i lavoratori possono aderire ad una forma previdenziale complementare per costruirsi una rendita che sarà liquidata una volta in pensione.

La previdenza integrativa interessa sia i dipendenti pubblici che quelli privati, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, i soci di cooperative, i cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro, etc. (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 252/2005).

Pertanto, possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • lavoratori dipendenti privati e pubblici,
  • lavoratori autonomi o liberi professionisti,
  • lavoratori con “contratti atipici” (ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.),
  • soggetti fiscalmente a carico.

La normativa vigente prevede che per i lavoratori del settore privato opera il c.d. “silenzio assenso” ovvero il meccanismo del conferimento tacito del TFR: in caso di adesione “tacita” il TFR viene versato dal datore di lavoro al fondo individuato dalla contrattazione collettiva.

Se manca il fondo di riferimento, il TFR viene versato alla particolare forma pensionistica complementare residuale Fondinps.

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Jacqueline Facconti

Dr.ssa FACCONTI JACQUELINE. Laurea magistrale in STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO conseguita con votazione 110 e lode, Master in Comunicazione, Impresa, Assicurazione e Banca. Web Editor e Web Content Manager, Redattore e cultrice di materie economiche, finanza, assicurazione e merceologia. Esperta in Quality e Human Resource Management, scrittrice professionista.

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