Assicurazione Infortuni: Quali rischi copre? Chi può sottoscriverla?
Sul mercato assicurativo stanno avendo grande successo le Polizze Infortuni che permettono al sottoscrittore di coprire il rischio che “un evento fortuito, violento ed esterno” possa portare a conseguenze come la morte o un’invalidità temporanea o permanente.
Assicurarsi sottoscrivendo una copertura contro gli infortuni aiuta ogni soggetto a proteggersi dalle conseguenze economiche che un infortunio può avere sulla vita dell’assicurato e, pure, della sua famiglia, in questo caso puoi dare un’occhiata all’articolo su come funziona assicurazione capofamiglia.
Ecco perché è importante iniziare a valutare la possibilità di sottoscrivere una polizza che tuteli il rischio ed il danno derivante da un infortunio.
Ma cosa si deve intendere per infortunio dal punto di vista assicurativo? Quali sono le conseguenze ascrivibili ad un infortunio?
Sul mercato dell’industria assicurativa esistono diverse soluzioni (anche modulari) che consentono di coprire il rischio infortuni.
Cosa è meglio valutare i “pacchetti” assicurativi che prevedono una franchigia o no? Vediamo di capire meglio in questa guida.
Che cosa copre una Polizza Infortuni?
Per rispondere al quesito che ci siamo posti come trattazione principale di questo articolo guida, si deve assolutamente partire dalla nozione di Infortunio.
Nel diritto assicurativo, per Infortuni si devono considerare tutti quegli eventi di carattere non prevedibile, non controllabile (fortuiti), esogeni di carattere violento che arrechino lesioni fisiche osservabili e misurabili.
Rientrano sotto la definizione sopra riportata in termini assicurativi tutti gli eventi che cagionano:
- asfissia non di origine morbosa;
- annegamento;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- colpi di sole o di calore;
- infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;
- assideramento o congelamento;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari,
- infortuni subiti durante lo stato di guerra per un periodo massimo di 14 giorni dallo scoppio;
- infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano cagionati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o alcolici;
- ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo;
- lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
Un tipo di clausola che si consiglia di inserire (anche se opzionale) è quella di inserimento nel contratto di polizza assicurativa contro gli infortuni quella che inibisce alla Compagnia di assicurazione il diritto di rivalsa “in caso di colpa da parte dell’assicurato o di sua negligenza grave che concorra a determinare l’infortunio”.
Generalmente nella stragrande maggioranza delle Polizze infortuni sottoscrivibili in commercio, non è previsto il risarcimento dei danni cagionati da una colpa dell’assicurato.
Polizza Infortuni: quali soggetti sono assicurabili?
Generalmente sono assicurabili le Persone fisiche a condizione che al momento della sottoscrizione contrattuale:
- siano residenti o domiciliate in Italia;
- siano munite di codice fiscale italiano;
- abbiano un’età compresa tra 18 e 75 anni non compiuti.
Per quanto concerne il requisito anagrafico dell’età è importante verificare da Compagnia assicurativa a Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente sia Persona giuridica, è importante che il soggetto che sottoscrive la Polizza Infortuni sia legale rappresentante, amministratore, consigliere di amministrazione, dirigente, consulente, socio, titolare o dipendente della persona giuridica medesima.
Generalmente tutti possono stipulare una Polizza Infortuni anche chi svolge lavoro subordinato e risulta essere già tutelato dall’Assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sul lavoro.
Conseguenze derivanti da un infortunio
Per quanto riguarda le possibili conseguenze ascrivibili e derivanti dall’accadimento di un infortunio, dal punto di vista assicurativo è possibile raggrupparle in tre grandi categorie:
- inabilità temporanea intesa come perdita della capacità lavorativa per un lasso limitato di tempo. L’indennizzo previsto è una diaria quotidiana che copre i giorni di lavoro persi dall’assicurato
- invalidità permanente che si verifica quando i danni subiti a causa dell’infortunio non sono reversibili e impattano su tutta la vita futura dell’assicurato, inibendone qualunque attività lavorativa.
- caso morte per infortunio prevede un risarcimento o una rendita per il beneficiario indicato nella polizza infortuni dall’assicurato.